Umbria

Caso Duchini, la Corte dei conti assolve l’ex magistrato, Gisabella e Sinato


di Daniele Bovi

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria ha respinto tutte le richieste di risarcimento avanzate dalla Procura contabile nei confronti dell’ex magistrato Antonella Duchini e dei carabinieri Orazio Gisabella e Fabio Sinato, difesi rispettivamente dagli avvocati Nicola Di Mario, Alessia Minniti ed Emma Contarini. I giudici, con una sentenza depositata mercoledì, hanno ritenuto prescritta la pretesa legata ai compensi dei consulenti e hanno escluso che fosse stato provato un danno concreto derivante dal presunto disservizio, assolvendo così i tre convenuti da ogni addebito.

Il caso La sentenza nasce da un giudizio di responsabilità amministrativa collegato a un più ampio procedimento penale avviato a Firenze. Come ricostruito nel corso dell’udienza di novembre, secondo la Procura regionale della Corte dei Conti tra il 2000 e il 2009 era stato messo in piedi un sistema irregolare di affidamento e liquidazione di incarichi di trascrizione di atti giudiziari, con compensi duplicati o gonfiati e con il coinvolgimento di consulenti legati da rapporti personali ai carabinieri Gisabella e Sinato. A questo si aggiungeva l’accusa di avere distolto tempo e risorse dalle funzioni istituzionali per interessi privati, con un danno economico per l’amministrazione derivante da stipendi pagati senza una corrispondente prestazione.

I compensi La prima voce di danno, quantificata in oltre 327 mila euro, riguardava direttamente i compensi dei consulenti. La Corte ha però accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese. Secondo il Collegio non vi è stato alcun occultamento del danno tale da giustificare uno slittamento dei termini. Al contrario, dagli atti emerge che i decreti di liquidazione erano conosciuti e controllabili dall’amministrazione già all’epoca. La sentenza sottolinea che l’amministrazione era in condizione di verificare l’uso delle risorse pubbliche, perché gli incarichi e i pagamenti erano «palesemente noti» e oggetto di controlli interni e di ispezioni esterne. In questo contesto, il termine di cinque anni per agire in giudizio risultava ampiamente decorso quando la Procura ha avviato l’azione risarcitoria.

Nessun danno occultato La Corte richiama anche una nota del 2006 del Procuratore della Repubblica di Perugia, che dimostrava come il tema degli aumenti dei compensi fosse già emerso all’interno dell’ufficio, e ricorda le ispezioni della Ragioneria generale dello Stato e del ministero della Giustizia che avevano riguardato anche il settore delle trascrizioni. Tutti elementi che, secondo i giudici, escludono l’idea di un danno nascosto o non conoscibile.

Danno da disservizio La seconda richiesta della Procura riguardava il cosiddetto danno da disservizio, cioè la presunta lesione del rapporto tra retribuzione e lavoro svolto. L’accusa sosteneva che Duchini, Gisabella e Sinato avessero dedicato parte della loro attività a comportamenti illeciti, rendendo ingiustificata una quota degli stipendi percepiti per un lungo arco di tempo. Per questo motivo era stato chiesto un risarcimento calcolato in modo forfettario, pari a un decimo degli emolumenti.

Manca la prova Anche su questo punto la Corte dei Conti ha respinto la domanda, entrando nel merito. Il Collegio chiarisce che il danno da disservizio ha natura patrimoniale e non può essere presunto. Serve la prova concreta di una perdita economica per l’amministrazione, come una minore resa del servizio o una sua cattiva qualità. Nella sentenza si legge infatti che tale danno «richiede la concreta dimostrazione di un danno emergente ovvero di un lucro cessante a carico dell’amministrazione». Secondo i giudici, la Procura non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che le condotte contestate abbiano prodotto un simile pregiudizio.

La sentenza La Corte precisa inoltre che la commissione di fatti penalmente rilevanti, anche se accertata, non comporta automaticamente un danno erariale. Nel caso esaminato, il danno da disservizio veniva fatto discendere in modo diretto dalle accuse penali, senza una dimostrazione specifica degli effetti economici negativi per l’amministrazione. In alcuni episodi, come l’adozione di un decreto di sequestro, lo sviamento di funzione non è stato ritenuto provato; in altri, come la rivelazione di notizie riservate, mancava comunque la prova di un danno patrimoniale conseguente.

Il penale Nel corso del giudizio sono stati ricordati anche gli esiti del processo penale parallelo. Nell’ottobre scorso il Tribunale di Firenze ha assolto Duchini e Gisabella da alcune accuse perché il fatto non era previsto dalla legge come reato o perché il fatto non sussisteva, dichiarando inoltre prescritto uno dei reati contestati. Pur ribadendo l’autonomia tra giudizio penale e contabile, la Corte ha tenuto conto del quadro complessivo emerso. Le spese legali saranno a carico delle amministrazioni di appartenenza all’epoca dei fatti.

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