Toscana

il venditore finale può rivalersi sui produttori


Un lungo contenzioso civile, iniziato nel 2007, trova una svolta decisiva dalla Corte Suprema di Cassazione. La vicenda riguarda una Ducati 999S, acquistata nuova nel giugno 2005 da un motociclista perugino presso una concessionaria di Arezzo.

Il 15 maggio 2007, la catena di trasmissione della moto si ruppe, causando gravissimi danni al motore. Un successivo accertamento tecnico preventivo stabilì che la rottura era dovuta a un difetto costruttivo. L’acquirente agì in giudizio contro il venditore, facendo valere la garanzia legale per i consumatori.

Il processo

La società convenuta chiamò in causa, chiedendo di essere rimborsata, la casa madre Ducati Motor Holding Spa, che a sua volta chiamò in causa il proprio fornitore, Ognibene Spa, il quale chiamò in causa il produttore della catena, Did Europe Srl.

Il Tribunale di Perugia nel 2018 condannò il concessionario Bianchi Moto Arezzo a risarcire 5.538,99 euro all’acquirente, ma respinse tutte le richieste di manleva a catena, ritenendo che il venditore non potesse agire contro il produttore perché non aveva prima riparato la moto o rimborsato l’acquirente. La Corte d’appello di Perugia nel 2023 confermò questa decisione, rigettando anche la domanda di Bianchi Moto Arezzo sul diritto di regresso.

La società ricorrente ha quindi portato il caso in Cassazione, sostenendo due punti fondamentali: che il giudice di merito avrebbe disatteso i principi stabiliti dalla stessa Cassazione in una precedente sentenza del 2021, e che avrebbe sbagliato a ritenere inutilizzabile l’esito dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei produttori (Ducati, Ognibene e Did) che non vi avevano partecipato.

La Prima Sezione Civile della Cassazione ha pronunciato una sentenza che fa chiarezza su quest’ultimo, cruciale aspetto processuale.

La sentenza: la prova “atipica” è valida per tutti

La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso di Bianchi Moto, ma accolto il secondo, ritenendolo pienamente fondato, stabilendo un principio importante: la relazione di un accertamento tecnico preventivo, se regolarmente acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, costituisce una prova “atipica” liberamente valutabile dal giudice, anche nei confronti di soggetti che non vi hanno preso parte direttamente.

“La parte che non abbia partecipato all’Atp – si legge nelle motivazioni – non può disinteressarsi al suo esito. Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e confutarlo nel corso del giudizio”. I giudici di merito, quindi, non potevano ritenere quella prova valida per condannare il venditore (Bianchi) e contemporaneamente inutilizzabile per stabilire la responsabilità a monte dei produttori.

La Cassazione sottolinea inoltre che l’accertamento del difetto costruttivo della catena, effettuato in primo grado e non impugnato su quel punto, è ormai definitivo (passato in giudicato) e vincolante per tutte le parti in causa.

Il caso torna in appello a Perugia

Per questi errori di valutazione probatoria, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Perugia e rinvia la causa allo stesso giudice di merito, in diversa composizione per riesaminare la controversia alla luce dei principi stabiliti, valutando nuovamente le domande di regresso di Bianchi Moto Arezzo verso Ducati e di quest’ultima verso Ognibene e Did Europe.

La sentenza chiude un’ulteriore tappa di una vicenda giudiziaria quasi ventennale, aprendo ora la strada per un nuovo esame in appello che potrebbe finalmente definire tutta la catena delle responsabilità per il difetto della Ducati 999S.


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