Acciaierie, la vendita non é vietata
Il bando pubblico per l’area delle acciaierie è andato deserto. Nessuna offerta, nessun aggiudicatario. Un fatto oggettivo, che però produce effetti giuridici molto concreti. Da quel momento in poi il quadro cambia: la Provincia autonoma di Bolzano può legittimamente valutare una trattativa e persino la vendita del terreno, se motivata e coerente con l’interesse pubblico.
Non si parli forzatura. È diritto amministrativo applicato.
L’area su cui insiste lo stabilimento di Acciaierie Valbruna rientra nel patrimonio pubblico disponibile. Storicamente la Provincia ha scelto lo strumento del diritto di superficie, regolato dagli articoli 952–956 del Codice civile, che consente di mantenere la proprietà del suolo separandola dalla proprietà degli impianti. Una soluzione prudente, ma non obbligatoria per sempre.
Quando però una procedura ad evidenza pubblica va deserta, l’amministrazione prende atto che il mercato non ritiene sostenibili quelle condizioni. Questo passaggio è decisivo anche sul piano normativo.
Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), applicabile anche in Alto Adige nei principi fondamentali, stabilisce che l’azione amministrativa deve perseguire risultato, economicità e buon andamento. In caso di gara deserta, non esiste alcun obbligo di reiterare identicamente la procedura. Al contrario, l’amministrazione può modificare strategia, strumenti e obiettivi, purché motivi le scelte e rispetti i principi di trasparenza e parità di trattamento.
Sul piano dell’ordinamento locale, entra in gioco il D.lgs. 267/2000 (TUEL), che consente agli enti territoriali di alienare beni del patrimonio disponibile quando ciò sia giustificato da un interesse pubblico esplicito. In Alto Adige questo potere è rafforzato dallo Statuto di Autonomia, che attribuisce alla Provincia competenze primarie in materia di patrimonio, sviluppo economico e politica industriale.
La vendita quindi non è vietata (e sarebbe auspicabile), così come non è vietata una trattativa diretta successiva a un bando andato deserto (il mercato ha sentenziato). La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, una volta verificata senza esito la concorrenza tramite gara, la trattativa non elude il mercato ma ne prende atto.
A questo punto entrano in scena i numeri, quelli che spesso mancano nel dibattito.
L’industria manifatturiera in Alto Adige vale circa un quarto del PIL provinciale. Il comparto metallurgico rientra tra quelli a più alto valore aggiunto per addetto: un lavoratore industriale genera mediamente 80–100 mila euro di PIL l’anno, contro i 30–35 mila dei settori a bassa produttività. Le acciaierie non sono solo occupazione diretta, ma indotto, competenze tecniche, filiere energetiche e logistiche.
Un’area industriale senza prospettiva produttiva perde valore economico e pubblico, non il contrario. Continuare a vincolarla a strumenti che il mercato ha già respinto significa congelare un asset strategico.
Qui sta il vero nodo: diritto di superficie e vendita non sono equivalenti.
Il primo tutela il controllo pubblico, ma spesso scoraggia investimenti strutturali di lungo periodo.
La seconda, se ben costruita, può essere accompagnata da vincoli stringenti: destinazione produttiva, livelli occupazionali, obblighi ambientali, clausole di riacquisto o decadenza.
La legge consente entrambe le strade. Ciò che conta è la motivazione amministrativa e l’interesse pubblico perseguito.
Dopo un bando deserto, la Provincia non solo può trattare: deve decidere. E decidere, in questo caso, significa scegliere se difendere una funzione industriale strategica oppure lasciare che l’inerzia amministrativa faccia il suo corso.
Il diritto offre gli strumenti. La responsabilità politica sta nel saperli usare.




