Supplenze docenti, validità anno scolastico e 12 punti: differenza tra 166 e 180 giorni di servizio

I 166 giorni di servizio utili per ottenere i 12 punti nelle GPS valgono anche come annualità? Perché spesso si parla di “180 giorni” per anno scolastico?
In sintesi
- i 12 punti si raggiungono svolgendo nell’a.s. di riferimento 166 giorni di servizio anche non consecutivi (non si cumulano anni diversi)
- i 12 punti e l’annualità di servizio si maturano prestando un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal primo febbraio sino alle operazioni di scrutinio finale o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
La valutazione del servizio avviene secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 dell’OM n. 88/2024 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli, distinte per grado di istruzione, tipologie di posto e fascia di inclusione (prima e seconda).
A ciò vanno aggiunte le indicazioni fornite dal Ministero con nota n. 1290/2020, con nota n. 1550/2020 e con le FAQ pubblicate in occasione dell’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-2026.
12 punti per servizio
- anche non continuativo di sei mesi, ossia 180 giorni (si calcolano 30 giorni per ciascun mese): 2 punti X 6 mesi= 12 punti;
- anche non continuativo, di 166 giorni;
- prestando 5 mesi di servizio, ossia 150 giorni (si calcolano 30 giorni per ciascun mese), si ottengono 10 punti (2 p. X 5 mesi); aggiungendo 16 giorni si cumulano ulteriori 2 punti; 10 p. (derivanti dallo svolgimento di 150 gg) + 2 punti (derivanti dalla frazione di 16 gg)= 12 punti;
- ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini o delle attività educative per la scuola dell’infanzia (per l’infanzia vedi nota Miur n. 7526 del 24 luglio 2014).
Annualità di servizio
L’annualità di servizio si matura secondo quanto indicato dall’art. 11/14 della legge 124/99:
((Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive)) il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
L’annualità di servizio è di fondamentale importanza in quanto:
- è richiesta per accedere ai concorsi per la scuola secondaria, secondo quanto disposto dal D.lgs. 59/2017, con il requisito dei tre anni di servizio presso le scuole statali, di cui uno specifico, nei cinque anni precedenti. In tal caso per anno di servizio si intende l’annualità come sopra maturata;
- è richiesta per accedere alla riserva del 30% di posti prevista per i concorsi succitati (e anche per quelli relativi alla scuola dell’infanzia e primaria), riserva spettante a chi ha maturato tre annualità di servizio presso le scuole statali, di cui una specifica, nei dieci anni precedenti;
- ai fini della ricostruzione di carriera, per gli immessi in ruolo sino all’a.s. 2022/23, era considerata (l’annualità maturata secondo quanto detto sopra) come anno scolastico intero (dal 2o23/24 si valuta il servizio effettivamente svolto);
- è richiesta per non svolgere la preselettiva per accedere al TFA sostegno; in tal caso, non sostengono la prova preselettiva gli aspiranti che, nei dieci anni scolastici precedenti, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura
Risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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