ambiguità e rischi per la Banca d’Italia
La legge di bilancio per il 2026 (legge 30.12.2025 n. 199) all’art. 1, comma, 2, reca la norma sulle riserve auree della Banca d’Italia, volta a superare le perplessità sollevate sull’originaria proposta in ben due pareri dalla Bce.
Va qui ricordato il tratto originario e distintivo delle riserve auree, come riserva di valore con funzione di garanzia della circolazione.
La BI è divenuta parte dell’organizzazione in senso lato dello Stato, seppure con un ordinamento che (prima con il c.d. divorzio del 1981, con il quale si pose fine all’obbligo per BI di acquistare i titoli di Stato invenduti sul mercato primario, e poi con l’integrazione nel sistema monetario europeo) la preserva dalle ingerenze della politica, ma anche dei suoi partecipanti (la cui quota non può essere superiore al 5% del capitale). Tant’è che è stato sostenuto che essa individua uno strano modello pseudo-corporativo, in cui i partecipanti non ne sono realmente «proprietari» (Paolo Ferri Luzzi), essendo la struttura della sua governance volta a segnarne l’indipendenza, anche dopo gli interventi recati dal d.l. 133/2013 (conv. in l. 5/2014), sulla rivalutazione del capitale di BI.
Per vero, tale disciplina non è esente da criticità per quanto riguarda le garanzie volte ad assicurare l’indipendenza della funzione rispetto ai partecipanti; tuttavia, al fine di scongiurare un’ingerenza esterna sul patrimonio di BI si sarebbe tuttavia dovuto intervenire sulle facoltà del “proprietario del capitale” e non sugli asset (e solo su uno in particolare: le riserve auree), che costituiscono il patrimonio dell’Istituzione. Va, inoltre, ricordato che il panorama internazionale, a fronte di un generalizzato riconoscimento del principio di autonomia delle banche centrali, mostra “discipline” e “situazioni proprietarie” delle stesse alquanto variegate: banche centrali istituzioni (senza un proprietario stricto iure), banche centrali possedute dallo Stato, da istituzioni pubbliche, da privati e financo quotate in borsa (Belgio e Giappone).
La norma apre all’interpretazione che, ex adverso, le altre riserve ed attività di BI, diverse da quelle auree, per come iscritte nel suo bilancio, non siano riferibili quanto ad imputabilità ultima (nemmeno a titolo di “appartenenza”) al Popolo italiano. È opportuno, altresì, far presente che la “disponibilità” delle riserve, id est il potere di “disporne”, identifica una caratteristica tipicamente proprietaria delle stesse (riconducibile all’art. 832 c.c.) in quanto – com’è accaduto in sede di costituzione del Sebc e della Bce – esse possono essere cedute da BI nell’ambito delle operazioni relative all’esercizio delle sue funzioni, ai sensi e alle condizioni dell’art. 31 dello Statuto del Sebc.
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