Società

Infortunio sul lavoro: se il dipendente accede nel plesso da ingresso secondario e cade la responsabilità di chi è?

La ricorrente, docente universitaria, chiedeva la condanna dell’Università  al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di infortunio verificatosi sul posto di lavoro. Esponeva di essere caduta, mentre si stava recando al Dipartimento a causa di una disconnessione tra gli autobloccanti presenti su un marciapiede adiacente a una rampa pedonale dell’Ateneo, riportando dei danni. Quanto affermato dal TAR è importante poiché interessa chiaramente tutti i dipendenti pubblici.

La questione

Secondo la ricostruzione della ricorrente, la causa del sinistro è da identificarsi nella omessa manutenzione del tratto di marciapiede che collega il parcheggio dell’Università al Dipartimento. Per tale ragione configura la responsabilità dell’Università quale datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per la mancata adozione delle misure idonee a prevenirne il fatto, in violazione agli obblighi di protezione volti a garantire l’incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonostante nello stesso tratto di rampa si fosse già verificato un incidente analogo.

La responsabilità del datore di lavoro

Il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 5, 19 maggio 2025, n. 1689 rileva che l’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, privato e pubblico, che trova fondamento nell’art. 32 Cost., oltre che nell’art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che “ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose“, è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge e attraverso la norma di chiusura dettata dall’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, in base all’esperienza e alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, come è stato precisato, in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (v. in tal senso, Cass. n. 30679 del 2019; n. 14066 del 2019; n. 12863 del 2004; (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 06/03/2023, n.1429).

Non ogni danno subito dal lavoratore è imputabile al datore di lavoro

Ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia assolto all’onere probatorio gravante a suo carico, di dimostrare il nesso causale tra la caduta subita e la violazione delle regole precauzionali del datore di lavoro, poiché non ogni danno occorso sul luogo di lavoro è addebitabile al datore di lavoro, ma solo quello connesso alla violazione, in modo colposo, di una regola cautelare.

Come detto, precisa il TAR nel respingere il ricorso, che il lavoratore è tenuto a dimostrare la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nell’organizzazione o nelle modalità di esecuzione della prestazione, nonché il nesso causale tra il verificarsi di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo, i rischi esistenti.

Non basta descrivere lo stato dei luoghi per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro 

Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a descrivere lo stato dei luoghi aziendali, evidenziando l’esistenza di un dislivello nel piano di calpestio senza, tuttavia, dimostrare in concreto, in relazione al contesto in cui si è verificato l’infortunio, i motivi che l’hanno condotta a preferire un percorso secondario per raggiungere il luogo di lavoro (rispetto ai due accessi principali), il nesso causale tra la caduta e la mancata manutenzione della rampa e quindi il necessario collegamento tra l’evento e la violazione delle misure astrattamente idonee ad evitare il danno.

Se si entra nel luogo di lavoro da ingresso secondario il lavoratore ne è responsabile

In particolare, specifica il TAR lombardo,  si reputa di escludere la responsabilità dell’Università per il fatto che il dislivello degli autobloccanti, non facilmente percepibile e su una porzione laterale e contenuta della rampa, non sia direttamente imputabile alla violazione di una regola cautelare da parte del datore di lavoro, trattandosi di un percorso secondario, destinato all’accesso con carrozzine, alternativo ai due accessi principali. E’ stato, invero, affermato in giurisprudenza che, quando viene scelto un percorso diverso da quello ordinario per accedere e/o uscire dal luogo di lavoro, il lavoratore deve provare l’inagibilità o la difficoltà di percorrere la via ordinaria posto che, di norma, per raggiungere il luogo di lavoro, va utilizzato il c.d. “normale percorso”, da intendersi quale percorso più breve, diretto e delimitato entro un ragionevole arco temporale; nel caso di specie, la ricorrente non ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di non utilizzare la via di accesso “principale” per raggiungere il luogo di lavoro.


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