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Il femminicidio diventa reato autonomo: cosa significa e cosa cambia

La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Il provvedimento che quest’estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan, introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis sul reato di femminicidio. Si tratta di una fattispecie specifica di omicidio che prevede l’ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio.

Cosa prevede

La nuova legge, approvata in via definitiva dalla Camera, prevede l’ergastolo per chi uccide una donna per discriminazione, odio e prevaricazione, ovvero con atti di controllo, possesso, dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato si determina anche quando l’omicidio è commesso per il rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Il testo interviene anche sulla concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altri reati legati alla violenza di genere. In particolare, si prevede che il godimento di tali benefici è subordinato alla valutazione positiva della condotta del detenuto o internato, basata sull’osservazione di esperti della durata di almeno un anno. Per tutelare le vittime, poi, dovrà essere data immediata comunicazione dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. Comunicazione che dovrà essere notificata anche ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta per femminicidio o di omicidio aggravato.

La legge introduce anche novità sui permessi premio ai minori di età condannati per femminicidio, prevedendo una riduzione. Viene estesa, inoltre, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito per le persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio e prevede modifiche alla normativa vigente per assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio.

Il testo garantisce una più ampia tutela alle giovani vittime, prevedendo che le ragazze che hanno compiuto quattordici anni possano accedere ai centri antiviolenza senza la necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

La prevenzione

Per prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale viene contemplata la promozione di campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative e didattiche sulla pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, istituendo anche presso il ministero della Salute un tavolo tecnico permanente per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di stupefacenti.

Vengono poi potenziate le iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Infine, ogni anno il ministero della Giustizia presenterà una relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della nuova legge.


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