1991, la legge quadro sulle Aree protette al traguardo

Come abbiamo avuto modo di vedere la questione di una legge generale che regolamentasse istituzione e funzionamento dei parchi nazionali era stata posta per la prima volta nel 1955, mentre le prime proposte parlamentari furono depositate nel biennio 1963-64 nell’ambito di uno scontro tra forestali, protezionisti “storici” come Ghigi e Videsott e i “giovani” di Italia Nostra. Se i primi facevano pressione perché tutta la materia fosse riportata sotto il loro diretto controllo com’era stata negli anni Trenta, i secondi miravano a una gestione rigorosa ma in qualche modo minimale mentre gli ultimi mettevano in conto non solo un ampliamento del numero dei parchi ma anche loro nuove funzioni e criteri di istituzione e gestione delle riserve improntati a una visione urbanistica.
A partire dal 1970 nella diatriba si inserirono le regioni (e con loro i partiti di impostazione più regionalista), rivendicando in molte proposte di legge tutte le competenze in materia, comprese quelle sui parchi nazionali. Lo slancio riformatore di alcune regioni e le loro rivendicazioni resero ancor più evidente la necessità di una normativa generale che indicasse con chiarezza i fini delle aree protette, le loro diverse tipologie, il rispettivo funzionamento di queste e i soggetti abilitati a istituirle e gestirle. Gli anni Settanta e Ottanta furono di conseguenza segnati da aspri scontri tra associazionismo, regioni e forestali sull’identità delle aree protette e sul loro controllo, dalla progressiva convergenza su alcuni punti di fondo ma anche da diffusi tentativi di dilazionare o impedire l’approvazione della legge. Soltanto l’istituzione del Ministero dell’Ambiente nel 1986 e l’ondata elettorale verde dell’anno successivo consentirono di sbloccare la situazione, dapprima rilanciando l’iter del provvedimento e successivamente individuando una mediazione imperfetta in più punti ma accettata da tutti. Tra la fine del 1987 e l’inizio del 1988 vennero presentate cinque proposte di legge quadro che sembravano riproporre senza grandi novità la contrapposizione tra impostazione centralista e impostazione regionalista, ma la situazione si rivelò diversa che in passato perché il confronto tra le diverse posizioni spinse stavolta ad approfondire e a chiarire meglio tutta la problematica e a cercare una mediazione che potesse soddisfare tutti i soggetti.
La composizione del conflitto
Avvenne grazie al concorso di più fattori: la pressione degli ambientalisti, oramai presenti anche in Parlamento come partito autonomo; la riflessione critica svoltasi all’interno dello schieramento dei “regionalisti” che aveva portato a superare la rigidità di alcune posizioni di principio; la stessa esperienza ricca e multiforme dei parchi regionali, che dimostrava concretamente come fosse più efficace e funzionale la gestione affidata a enti autonomi piuttosto che direttamente agli enti locali e come la realizzazione di un parco non si traducesse esclusivamente in una sommatoria di vincoli, ma si potesse accompagnare a un’azione di effettivo sviluppo in armonia con la conservazione della natura.
Il confronto e la mediazione avvennero soprattutto attorno a due dei cinque progetti di legge, quello degli ambientalisti redatto da un gruppo di lavoro Wwf-Italia Nostra e presentato da uno schieramento di parlamentari appartenenti a quasi tutti i partiti e quello comunista. Il testo finale portato all’approvazione del Parlamento era una sintesi ampia e ambiziosa, che legittimava e sistemava tutto quanto realizzato fino a quel momento e dava precise indicazioni per un futuro immaginato come di ulteriore sviluppo delle aree protette italiane.
I punti fondamentali della nuova legge
Nove erano gli aspetti di maggior rilievo. L’istituzione e la gestione dei parchi nazionali spettavano allo Stato che già mediante la legge ne prevedeva altri sette. Le decisioni fondamentali che li riguardavano dovevano tuttavia essere prese attraverso la “leale collaborazione” tra la totalità dei soggetti istituzionali coinvolti, primi fra tutti Stato e Regioni. Alle Regioni veniva al tempo stesso assicurata la potestà legislativa e amministrativa sui propri parchi e riserve, che doveva essere esercitata in armonia col dettato della legge. A parchi e riserve regionali il testo dava, a differenza che in passato, ampio risalto. A tutta la materia delle aree protette avrebbero sovrinteso a livello nazionale due organismi: il Comitato per le aree naturali protette per quanto riguardava gli aspetti amministrativi e la Consulta tecnica per la consulenza tecnico-scientifica, entrambi ampiamente rappresentativi. Alla conservazione veniva riconosciuta priorità gerarchica in tutte le aree naturali protette, il che implicava che il piano del parco sarebbe stato sovraordinato rispetto a tutti gli altri strumenti urbanistici e che per le attività economiche era necessario il parere vincolante dell’Ente Parco. Parchi nazionali e regionali sarebbero stati dotati di un piano che, come era stato già anticipato da Italia Nostra sin dal 1964, doveva essere impostato su quattro zone con differente graduazione del regime di tutela. Alle associazioni ambientaliste e ai rappresentanti del mondo scientifico veniva garantita un’adeguata presenza nei consigli direttivi dei parchi nazionali, mentre la Comunità del parco era prevista come organo dell’Ente con un’ampia rappresentanza delle comunità locali per garantire una partecipazione permanente e organica degli abitanti. Infine la legge prevedeva diverse forme di incentivo finalizzate a favorire l’accettazione dei vincoli derivanti dall’esistenza delle aree protette.
Il testo fu approvato definitivamente il 20 novembre 1991, negli ultimi giorni della legislatura e in tutta fretta, col timore che nella legislatura successiva al provvedimento non sarebbe stata data un’altra possibilità. I sentimenti erano infatti ambivalenti: alla soddisfazione, se non alla gioia, per aver centrato un obiettivo perseguito da decenni e per averlo fatto senza troppi compromessi al ribasso, e alla previsione di una fase di ulteriori realizzazioni, si accompagnava l’oscura sensazione che qualcosa stava cambiando in peggio, che il solido terreno degli ultimi vent’anni potesse venire meno.
Le vicende degli anni seguenti avrebbero dimostrato quanto questa sensazione fosse fondata.
Per approfondimenti:
Legge 6 dicembre 1991, n.394 (Sito MASE)
Source link




