Società

150 ore di permessi studio a rischio: quando le lezioni online non bastano più per ottenere l’assenza retribuita? La risposta della Corte di Cassazione

L’11 settembre 2025 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ridefinisce i contorni dell’accesso ai permessi per il diritto allo studio previsti dalla normativa contrattuale. La decisione stabilisce criteri più stringenti per la fruizione delle famose 150 ore annuali, ponendo particolare attenzione alla questione delle università telematiche e dei corsi erogati in modalità asincrona

Il caso e la controversia giuridica

La vicenda ha origine da una disputa tra alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’amministrazione pubblica stessa. I lavoratori rivendicavano il diritto a usufruire dei permessi retribuiti per frequentare corsi universitari telematici, senza dover dimostrare che le lezioni si svolgessero necessariamente negli orari coincidenti con il servizio lavorativo. Il Tribunale di Milano e successivamente la Corte d’Appello avevano dato ragione ai dipendenti, ritenendo che la disciplina contrattuale non richiedesse tale dimostrazione.

La controversia si è incentrata sull’interpretazione dell’articolo 48 del CCNL del Comparto Agenzie Fiscali, che disciplina la concessione dei permessi studio. Secondo l’amministrazione, era necessario che i lavoratori attestassero, tramite certificazione universitaria, che le lezioni potessero essere seguite esclusivamente negli orari coincidenti con quelli lavorativi. I gradi di merito precedenti avevano invece sostenuto che imporre tale onere avrebbe comportato un “gravoso cumulo dell’orario di lavoro con la frequenza universitaria”.

La svolta della Suprema Corte

La Cassazione ha ribaltato l’orientamento consolidatosi nei gradi inferiori, accogliendo il ricorso dell’amministrazione. I giudici hanno chiarito che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari.

La Corte ha evidenziato una distinzione fondamentale tra le università tradizionali e quelle telematiche. Mentre nelle prime esiste l’obbligo di frequentare le lezioni negli orari prestabiliti dall’ateneo, nelle università telematiche gli studenti possono seguire i corsi anche fuori dagli orari di servizio, non essendo vincolati ad orari predeterminati. La coincidenza dell’orario lavorativo con l’evento formativo costituisce una “condizione indefettibile” che non può dipendere da scelte discrezionali del dipendente, ma da fatti oggettivi.

Per le lezioni erogate in modalità asincrona, il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo quando dia prova di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse telematicamente esclusivamente in orari coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere l’attività lavorativa. La sentenza, dunque, sottolinea che il permesso serve a giustificare l’assenza dal servizio, che deve essere documentata con una dichiarazione dell’autorità universitaria attestante la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »